Art. 5.
(Giudizio per direttissima).

      1. Il pubblico ministero può sempre procedere con giudizio direttissimo nei confronti di persone che hanno commesso reati con violenza alle cose o alle persone

 

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nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva.
      2. Nel caso di imputato arrestato per i reati di cui al comma 1, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, presenta l'imputato davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio. In ogni caso il giudice deve pronunciarsi entro novantasei ore.
      3. Contro l'ordinanza di convalida di cui al comma 2 è ammesso ricorso per cassazione.
      4. Nel caso in cui l'arresto sia già stato convalidato, il pubblico ministero può presentare all'udienza l'imputato entro trenta giorni dall'arresto.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 449 a 452 del codice di procedura penale.